Commenti alla nuova normativa
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normativa in evoluzione?
Salve a tutti ragazzi...
qui di seguito riporto i links relativi a delle novità che potrebbero avere degli effetti sulla vendita e distribuzione dei nosrti amati fuochi.....
http://mobile.senato.it/service/PDF/PDFServer?tipo=BGT&id=448560
http://www.asspi.it/news.php?id=88
la parola agli esperti.... io non ho capito granchè ma mi sembra di capire che invece di semplificare la faccenda si complicherà... ..credo.....
grazie mille a tutti i contributi....
ciao....
qui di seguito riporto i links relativi a delle novità che potrebbero avere degli effetti sulla vendita e distribuzione dei nosrti amati fuochi.....
http://mobile.senato.it/service/PDF/PDFServer?tipo=BGT&id=448560
http://www.asspi.it/news.php?id=88
la parola agli esperti.... io non ho capito granchè ma mi sembra di capire che invece di semplificare la faccenda si complicherà... ..credo.....
grazie mille a tutti i contributi....
ciao....
brakketto- Appassionato

- Numero di messaggi: 118
Età: 38
Data d'iscrizione: 14.12.07
Re: Commenti alla nuova normativa
Ragazzi se passa la Legge sarà un disastro, la quinta categoria per essere acquistata bisognerà essere muniti del nullaosta del questore!!!!!
Ma vi sembra una cosa normale???
Questa è solo una cosa che mi è balzata agli occhi!!!
Ma vi sembra una cosa normale???
Questa è solo una cosa che mi è balzata agli occhi!!!

mao19- Appassionato

- Numero di messaggi: 164
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Data d'iscrizione: 13.12.07
Re: Commenti alla nuova normativa
E' un testo di ben 60 pagine.... invito tutti a dargli una lettura approfondita, così, poi, ci possiamo confrontare e discuterne....
Re: Commenti alla nuova normativa
Hai ragione claudiodogo, e infatti prima di espormi l'ho letto bene ed invito tutti a farlo.
Leggete pagina 23, dove si tratta l'argomento della classificazione dei fuochi artificiale, niente di complicato, poi andate a pagina 45 dove specifica i requisiti minimi degli articoli pirotecnici.
Qui ci sono dei problemi, l'attuale 5° categoria diventerà la 3° categoria nelle nuove leggi. Dico così perchè i 15 metri che vengono specificati, adesso è la distanza minima che viene indicata sui prodotti di 5° categoria.
Spero di essere stato chiaro, o se sbaglio correggetemi, la situazione è veramente preoccupante!!!
Mi piacerebbe confrontarmi con voi!
Leggete pagina 23, dove si tratta l'argomento della classificazione dei fuochi artificiale, niente di complicato, poi andate a pagina 45 dove specifica i requisiti minimi degli articoli pirotecnici.
Qui ci sono dei problemi, l'attuale 5° categoria diventerà la 3° categoria nelle nuove leggi. Dico così perchè i 15 metri che vengono specificati, adesso è la distanza minima che viene indicata sui prodotti di 5° categoria.
Spero di essere stato chiaro, o se sbaglio correggetemi, la situazione è veramente preoccupante!!!
Mi piacerebbe confrontarmi con voi!

mao19- Appassionato

- Numero di messaggi: 164
Età: 30
Data d'iscrizione: 13.12.07
Re: Commenti alla nuova normativa
spero di aver fatto cosa gradita.... a segnalare
cmq me lo sto leggendo anche io..... a dopo..
ciao.....
cmq me lo sto leggendo anche io..... a dopo..
ciao.....
brakketto- Appassionato

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Età: 38
Data d'iscrizione: 14.12.07
Re: Commenti alla nuova normativa
http://www.asspi.it/news.php?id=92
brakketto- Appassionato

- Numero di messaggi: 118
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Re: Commenti alla nuova normativa
e quindi ora cosa è cambiato non o capito ancora bene

jaski- Utente professionista

- Numero di messaggi: 458
Età: 23
Residenza: catania
Data d'iscrizione: 22.12.08
Re: Commenti alla nuova normativa
http://www.asspi.it//drive/File/convegno2010/DECRETO%20LEGISLATIVO%20170.pdf
sono cambiate tante cose...dalla classificazione dei prodotti ad arrivare al patentino ecc ecc..
giusto per quest'ultimo da quando entrerà in vigore il decreto cioè dal 1 Luglio 2010 chi vorrà ottenere il patentino dovrà eseguire anche dei corsi di formazione!...
""ART. 4
(Autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche)
1. Le autorizzazioni all’esercizio dell’attività di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici
di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), n. 4), lettera b), n. 2), e lettera c), n. 2), possono essere
rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni di cui all’articolo 101 del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione nelle
materie del settore della pirotecnica. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di
attuazione dei predetti corsi e, qualora vengano effettuati da una pubblica amministrazione, le
relative tariffe quantificate in maniera da coprire i costi effettivi del servizio.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 18, comma 1, sono rideterminate le abilitazioni di cui
all’articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in relazione alle tipologie di prodotti
esplodenti ed alle modalità del loro uso, nonché quelle relative al rilascio della licenza di cui
all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
3. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente articolo.
sono cambiate tante cose...dalla classificazione dei prodotti ad arrivare al patentino ecc ecc..
giusto per quest'ultimo da quando entrerà in vigore il decreto cioè dal 1 Luglio 2010 chi vorrà ottenere il patentino dovrà eseguire anche dei corsi di formazione!...
""ART. 4
(Autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche)
1. Le autorizzazioni all’esercizio dell’attività di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici
di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), n. 4), lettera b), n. 2), e lettera c), n. 2), possono essere
rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni di cui all’articolo 101 del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione nelle
materie del settore della pirotecnica. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di
attuazione dei predetti corsi e, qualora vengano effettuati da una pubblica amministrazione, le
relative tariffe quantificate in maniera da coprire i costi effettivi del servizio.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 18, comma 1, sono rideterminate le abilitazioni di cui
all’articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in relazione alle tipologie di prodotti
esplodenti ed alle modalità del loro uso, nonché quelle relative al rilascio della licenza di cui
all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
3. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente articolo.
_________________


ryanair- Moderatore

- Numero di messaggi: 1672
Età: 31
Data d'iscrizione: 14.12.07
Commenti alla nuova normativa
In questa discussione potete esprimervi al riguardo della nuova normativa che regolamenta il settore...
...Raccomando a tutti di farne una lettura approfondita prima di postare....
...Raccomando a tutti di farne una lettura approfondita prima di postare....
curiosità normative
Sono di nuova registrazione. Mi interessa tutto ciò che riguarda la nuova normativa riferita ai fuochi d'artificio. In particolare le novità introdotte dal Decreto Legislativo 4 aprile 2010 per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti pirotecnici. Con questo decreto l'Italia si è allineata a Paesi come la Germania o non ancora?
melone vincenzo- Utente novello

- Numero di messaggi: 3
Età: 65
Residenza: taglio di po
Data d'iscrizione: 15.12.10
Re: Commenti alla nuova normativa
melone vincenzo ha scritto:Sono di nuova registrazione. Mi interessa tutto ciò che riguarda la nuova normativa riferita ai fuochi d'artificio. In particolare le novità introdotte dal Decreto Legislativo 4 aprile 2010 per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti pirotecnici. Con questo decreto l'Italia si è allineata a Paesi come la Germania o non ancora?
http://www.fireworks-italia.com/pirotecnica-in-generale-f2/nuova-normativa-sulla-pirotecnia-t796.htm
_________________


ryanair- Moderatore

- Numero di messaggi: 1672
Età: 31
Data d'iscrizione: 14.12.07
vendita di fuochi d'artificio
Alla luce della normativa attualmente in vigore è consentita ad un discount la vendita di articoli pirotecnici di 2° categoria? Se si, a quali condizioni e in quali periodi?
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte che mi darete.
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte che mi darete.
melone vincenzo- Utente novello

- Numero di messaggi: 3
Età: 65
Residenza: taglio di po
Data d'iscrizione: 15.12.10
Re: Commenti alla nuova normativa
2° categoria non penso proprio visto che si tratta di esplosivi detonanti
possono vendere quelli non classificati quindi di Libera Vendita (L.V.) poi se hanno permessi depositi e tutto il resto teoricamente potrebbero vendere anche V e IV cat. però la vedo molto difficile....
possono vendere quelli non classificati quindi di Libera Vendita (L.V.) poi se hanno permessi depositi e tutto il resto teoricamente potrebbero vendere anche V e IV cat. però la vedo molto difficile....

Aikon- Utente apprendista

- Numero di messaggi: 74
Età: 23
Residenza: Torino
Data d'iscrizione: 11.09.10
Re: Commenti alla nuova normativa
Ragazzi io questa cosa lo riscontrata già in alcune pirotecniche...dove per la V non basta più il documento ed essere maggioreni, ma serve porto d'armi o patentino....il che mi rattrista molto...qui in italia invece di fare leggi serie e costruttive.....si fanno le leggi repressive sulla pirotecnica....
Questo è uno sito di una pirotecnica....se vedete gli articoli di V, nelle normative è già specificata questa cosa.....che amarezza
http://www.piroworld.it/vendita.html
Questo è uno sito di una pirotecnica....se vedete gli articoli di V, nelle normative è già specificata questa cosa.....che amarezza
http://www.piroworld.it/vendita.html

pietromicca- Appassionato

- Numero di messaggi: 264
Età: 31
Residenza: Italia
Data d'iscrizione: 13.12.07
Re: Commenti alla nuova normativa
pietromicca ha scritto:Ragazzi io questa cosa lo riscontrata già in alcune pirotecniche...dove per la V non basta più il documento ed essere maggioreni, ma serve porto d'armi o patentino....il che mi rattrista molto...qui in italia invece di fare leggi serie e costruttive.....si fanno le leggi repressive sulla pirotecnica....
Questo è uno sito di una pirotecnica....se vedete gli articoli di V, nelle normative è già specificata questa cosa.....che amarezza![]()
http://www.piroworld.it/vendita.html
Se leggi nella normativa di V cat dice che per l'acquisto basta un documento d'identita.. Come sempre,,Sbaglio?

Manuel- Video-inserzionista

- Numero di messaggi: 264
Età: 22
Residenza: Crema-Cremona-Lombardia
Data d'iscrizione: 14.12.07
Re: Commenti alla nuova normativa
Manuel ha scritto:pietromicca ha scritto:Ragazzi io questa cosa lo riscontrata già in alcune pirotecniche...dove per la V non basta più il documento ed essere maggioreni, ma serve porto d'armi o patentino....il che mi rattrista molto...qui in italia invece di fare leggi serie e costruttive.....si fanno le leggi repressive sulla pirotecnica....
Questo è uno sito di una pirotecnica....se vedete gli articoli di V, nelle normative è già specificata questa cosa.....che amarezza![]()
http://www.piroworld.it/vendita.html
Se leggi nella normativa di V cat dice che per l'acquisto basta un documento d'identita.. Come sempre,,Sbaglio?
no ho letto pure io,non cambia rispetto alla normativa attuale.

piromen- Utente Esplosivo - Veterano

- Numero di messaggi: 1315
Data d'iscrizione: 01.11.08
Re: Commenti alla nuova normativa
cambieranno molte cose..... ci saranno 3 classi piu' una per i PROFESSIONALI ( a grandi linee come l'attuale l.v Vcat e IV cat) ma molti articoli verranno classificati in base alla tipologia di effetto e forma(FAMIGLIE) e in base ai prodotti attivi....e poi arrivera' la marchiatura CE...in parole povere "ADDIO" a petardoni,pirastar,spettacoloni,razzi.....cambiera' un po' il trend generale dei prodotti comrcializzati da armerie e negozi specializzati.....PS ciao MAO19
DAMIANO- Utente novello

- Numero di messaggi: 2
Età: 31
Residenza: TEOLO
Data d'iscrizione: 06.12.09
Re: Commenti alla nuova normativa
Non penso ci sia un addio a petardi, razzi e altri articoli.
Come riportato nella legge cambieranno solo i limiti relativi al materiale attivo e alle possibilità di acquisto.
.............................................
Art. 5
Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici
1. Gli articoli pirotecnici non sono venduti, ne' messi altrimenti a disposizione dei consumatori al di sotto dei seguenti limiti di eta':
a) fuochi d'artificio della categoria 1 a privati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno;
b) fuochi d'artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identita' in corso di validita';
c) fuochi d'artificio della categoria 3 a privati che non siano maggiorenni e che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore ovvero di una licenza di porto d'armi;
d) fuochi d'artificio della categoria 4 e articoli pirotecnici delle categorie T2 e P2 a persone non autorizzate ai sensi dell'articolo 4.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 55, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano agli articoli pirotecnici di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Per esigenze di ordine, sicurezza, soccorso pubblico e incolumita' pubblica, ai minori degli anni 18 e' vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti pirotecnici del tipo «petardo» che presentino una massa netta di materiale scoppiante attivo fino a grammi sei di polvere nera, o fino a grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo, o fino a grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo, nonche' articoli pirotecnici del tipo «razzo» con una massa attiva complessiva fino a grammi 35, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 5 grammi di polvere nera o 2 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 1 grammo di miscela a base di perclorato e metallo.
4. Gli articoli pirotecnici del tipo «razzo» con limiti superiori a quelli previsti al comma 3 e con una massa attiva complessiva fino a grammi 75, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 10 grammi di polvere nera o 4 grammi di miscela a basi di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo, sono riservati ai maggiori di anni 18 in possesso del nulla osta del Questore o della licenza di porto d'armi.
5. I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 3 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 4, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati.
........................................................
Come riportato nella legge cambieranno solo i limiti relativi al materiale attivo e alle possibilità di acquisto.
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Art. 5
Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici
1. Gli articoli pirotecnici non sono venduti, ne' messi altrimenti a disposizione dei consumatori al di sotto dei seguenti limiti di eta':
a) fuochi d'artificio della categoria 1 a privati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno;
b) fuochi d'artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identita' in corso di validita';
c) fuochi d'artificio della categoria 3 a privati che non siano maggiorenni e che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore ovvero di una licenza di porto d'armi;
d) fuochi d'artificio della categoria 4 e articoli pirotecnici delle categorie T2 e P2 a persone non autorizzate ai sensi dell'articolo 4.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 55, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano agli articoli pirotecnici di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Per esigenze di ordine, sicurezza, soccorso pubblico e incolumita' pubblica, ai minori degli anni 18 e' vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti pirotecnici del tipo «petardo» che presentino una massa netta di materiale scoppiante attivo fino a grammi sei di polvere nera, o fino a grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo, o fino a grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo, nonche' articoli pirotecnici del tipo «razzo» con una massa attiva complessiva fino a grammi 35, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 5 grammi di polvere nera o 2 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 1 grammo di miscela a base di perclorato e metallo.
4. Gli articoli pirotecnici del tipo «razzo» con limiti superiori a quelli previsti al comma 3 e con una massa attiva complessiva fino a grammi 75, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 10 grammi di polvere nera o 4 grammi di miscela a basi di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo, sono riservati ai maggiori di anni 18 in possesso del nulla osta del Questore o della licenza di porto d'armi.
5. I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 3 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 4, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati.
........................................................

caver80- Utente apprendista

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Residenza: Como
Data d'iscrizione: 08.12.09
richiesta informazioni
Vi chiedo cortesemente di informarmi su due questioni:
a) Il Decreto del Presidente della Repubblica cosi' come previsto dall'art. 18 comma 1 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010,n.58 e' stato emanato?
b) Il Decreto del Ministro dell'Interno cosi' come previsto dall'art.18 (comma 2) del Decreto Legislativo 4 aprile 2010,n.58, e' stato emanato?
Vi ringrazio anticipatamente per quanto potrete comunicarmi.
a) Il Decreto del Presidente della Repubblica cosi' come previsto dall'art. 18 comma 1 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010,n.58 e' stato emanato?
b) Il Decreto del Ministro dell'Interno cosi' come previsto dall'art.18 (comma 2) del Decreto Legislativo 4 aprile 2010,n.58, e' stato emanato?
Vi ringrazio anticipatamente per quanto potrete comunicarmi.
melone vincenzo- Utente novello

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Re: Commenti alla nuova normativa
Ciao,
Non riesco a trovare il decreto in gazzetta ufficiale quindi penso non sia ancora stato emanato...boh?
Non riesco a trovare il decreto in gazzetta ufficiale quindi penso non sia ancora stato emanato...boh?

caver80- Utente apprendista

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Residenza: Como
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