Commenti alla nuova normativa
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Re: Commenti alla nuova normativa
Art. 54 Tulps R.D. 18 giugno 1931 n. 773 così recita "Salvo il disposto dell' art. 28 per le munizioni da guerra, non possobo introdursi nello stato prodotti esplodenti di quqlsiasi specie senza licenza del Ministro dell' Interno, da rilasciarsi volta per volta.
La licenza non può essere concessa se l' esplosivo non sia già stato riconosciuto e classificato.
Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali è sufficiente la licenza del Prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato".
Giusto per rimanere in tema, ho dato una bella rinfrescata.
La licenza non può essere concessa se l' esplosivo non sia già stato riconosciuto e classificato.
Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali è sufficiente la licenza del Prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato".
Giusto per rimanere in tema, ho dato una bella rinfrescata.
Re: Commenti alla nuova normativa
ragazzi prima ho parlato con un armiere della mia città,mi ha detto che con la nuova normativa i mefisto non si potranno comprare nemmeno con il porto d'armi,ma ci vorrà solo il patentino,tranne si se hanno ancora scorte in magazzino da smaltire,in quel caso sono ancora di libera vendita,a me sembra che sia una baggianata,voi che dite?

piromen- Utente Esplosivo - Veterano

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Re: Commenti alla nuova normativa
che è inutile parlarne ora perche di concreto non c'è niente e bisogna attendere gli sviluppi

jaski- Utente professionista

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Re: Commenti alla nuova normativa
a quanto ho sentito io stamattina i mefisto solo nelle armerie o negozi di fuochi d'artificio dove per aquistarli serve solo un documento d'intentità che testimoni che la persona che vuole acquistare ha superato i 18 anni di età, perchè a quanto ho sentito hanno aumentato tutti i botti a 18 anni invece che 14...chi ha le scorte può venderli come libera vendita, altrimenti solo armerie e roba varia
acer- Utente novello

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Re: Commenti alla nuova normativa
jaski ha scritto:che è inutile parlarne ora perche di concreto non c'è niente e bisogna attendere gli sviluppi
infatti, attendiamo l'anno prossimo per vedere che succede...

bummaru86- Appassionato

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Re: Commenti alla nuova normativa
giusto....

matteoparma- Utente professionista

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Re: Commenti alla nuova normativa
è noioso attendere, ancor di più se si tratta da notizie spiacevoli.
marcoilpirotecnico- Utente apprendista

- Numero di messaggi: 53
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Re: Commenti alla nuova normativa
fuochino ha scritto:Art. 54 Tulps R.D. 18 giugno 1931 n. 773 così recita "Salvo il disposto dell' art. 28 per le munizioni da guerra, non possobo introdursi nello stato prodotti esplodenti di quqlsiasi specie senza licenza del Ministro dell' Interno, da rilasciarsi volta per volta.
La licenza non può essere concessa se l' esplosivo non sia già stato riconosciuto e classificato.
Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali è sufficiente la licenza del Prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato".
Giusto per rimanere in tema, ho dato una bella rinfrescata.
comunque decidetevi uno dice di si, quell'altro dice che c'è libero mercato tra le nazioni europee..? qual'è la verità?
marcoilpirotecnico- Utente apprendista

- Numero di messaggi: 53
Età: 15
Residenza: lucca
Data d'iscrizione: 13.12.11
Re: Commenti alla nuova normativa
Carissimo evidentemente nessuno sa bene la verità...noi riportiamo solo quello che ci dicono gli addetti ai lavori...
se ti scoccia aspettare beh....x questo non ho una soluzione...mi dispiace...
se ti scoccia aspettare beh....x questo non ho una soluzione...mi dispiace...

matteoparma- Utente professionista

- Numero di messaggi: 716
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Residenza: Parma
Data d'iscrizione: 13.12.07
Re: Commenti alla nuova normativa
per la normativa può esservi utile il seguente link:
http://www.asspi.it/index.php associazione pirotecnica italiana
http://www.asspi.it/index.php associazione pirotecnica italiana

Ivan_85- Utente Esplosivo - Veterano

- Numero di messaggi: 1254
Età: 27
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Data d'iscrizione: 03.01.08
Re: Commenti alla nuova normativa
ma secondo voi per quale motivo nessuno va in germania a comprare i razzi che vendono al supermercato e se li porta in italia?
perchè non è possibile!
quando arrivano i cotainer dalla cina pensate che a ritirarli per trasportarli in italia vada un pincopallino qualsiasi con la sua macchina privata se la carica e se la porta in italia? provate ad essere fermati dalla polizia tedesca con fuochi pirotecnici in auto e poi mi raccontate... (dico germania perchè i container fanno quasi tutti tappa li...)
bisogna essere autotrasportatori professionisti (con patente a.d.r) ed essere autorizzati con decine di carte e burocrazia varia al trasporto europeo di materiale pirotecnico....
perchè non è possibile!
quando arrivano i cotainer dalla cina pensate che a ritirarli per trasportarli in italia vada un pincopallino qualsiasi con la sua macchina privata se la carica e se la porta in italia? provate ad essere fermati dalla polizia tedesca con fuochi pirotecnici in auto e poi mi raccontate... (dico germania perchè i container fanno quasi tutti tappa li...)
bisogna essere autotrasportatori professionisti (con patente a.d.r) ed essere autorizzati con decine di carte e burocrazia varia al trasporto europeo di materiale pirotecnico....

ricky36- Fochino Esperto e Titolato
- Numero di messaggi: 359
Età: 29
Residenza: como-italia
Data d'iscrizione: 11.12.08
Re: Commenti alla nuova normativa
non è possibile, avete ragione, come vuole la legge solo gli importatori come alessi ecc. può...
marcoilpirotecnico- Utente apprendista

- Numero di messaggi: 53
Età: 15
Residenza: lucca
Data d'iscrizione: 13.12.11
Re: Commenti alla nuova normativa
ah dimenticavo, la mia era infatti una conferma, non domanda.marcoilpirotecnico ha scritto:fuochino ha scritto:Ho sentito, se non sbaglio quì tempo fà in un' altro topic, che se un' italiano si reca all' estero (ah ecco quale topic, ed è proprio quì esistente e parlante dei fuochi in America) e comperà del materiale pirotecnico, là stesso lo può sparare, ma se deve rientrare in Italia con la/le scorta/e di fuochi potrebbe sorgere la questione dei controlli in dogana. Ciao.
grazie comunque penso che se alla dogana ti beccano con in fuochi in macchina ti facciano una bella multa se non peggio, comunque riguardando il file pdf della legge a pag 23 c'è scritto che è vietato vendere e non DETENERE per cui se uno va all'estero a prendere i fuochi che problemi dovrebbe avere? comunque uno che ha una pirotecnica può importare dall'estero? su alcuni siti ho visto che lo può fare anche un privato cittadino con autorizzazioni speciali...
Re: Commenti alla nuova normativa
ho trovato nuove notizie da un sito:
ascomfaenza.it
(non vi metto il link completo xchè mi dice che, essendo un nuovo membro non posso postare ancora link esterni)
comunque c'è scritto che verranno le categorie oltre alla I,II,III,IV anche le cat P1,P2 e T1,T2 e finqui niente di nuovo, poi andando sotto c'è scritto che la cat V gruppo C diventerà T1 e che la IV categoria diventerà T2 e che per acquistare serve oltre al porto d'armi SOLAMENTE LA LICENZA DI FOCHINO, il discorso completo dice: Si ricorda che la IV categoria è quella che identifica i fuochi d'artificio professionali la cui vendita è vietata ai minori di 18 anni. L'acquisto è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso di un porto d’armi o di un patentino ovvero di autorizzazione temporanea all'acquisto rilasciato dalla Prefettura.. e sotto c'è scritto regime di vendita dopo settembre 2011 per cui, ditemi voi io non ci capisco niente...
ascomfaenza.it
(non vi metto il link completo xchè mi dice che, essendo un nuovo membro non posso postare ancora link esterni)
comunque c'è scritto che verranno le categorie oltre alla I,II,III,IV anche le cat P1,P2 e T1,T2 e finqui niente di nuovo, poi andando sotto c'è scritto che la cat V gruppo C diventerà T1 e che la IV categoria diventerà T2 e che per acquistare serve oltre al porto d'armi SOLAMENTE LA LICENZA DI FOCHINO, il discorso completo dice: Si ricorda che la IV categoria è quella che identifica i fuochi d'artificio professionali la cui vendita è vietata ai minori di 18 anni. L'acquisto è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso di un porto d’armi o di un patentino ovvero di autorizzazione temporanea all'acquisto rilasciato dalla Prefettura.. e sotto c'è scritto regime di vendita dopo settembre 2011 per cui, ditemi voi io non ci capisco niente...
marcoilpirotecnico- Utente apprendista

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Re: Commenti alla nuova normativa
marco nessuno ci capisce molto ancora bisogna aspettare stop!

jaski- Utente professionista

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Re: Commenti alla nuova normativa
aspettate ho avuto un'idea vi posto l'intero articolo:
Dettaglio News
ATTENZIONE: ARTICOLI PIROTECNICI - VENDITA E DETENZIONE
Si riporta di seguito comunicazione Confcommercio nazionale relativa alla circolare esplicativa emanata dal Ministero dell’Interno a seguito di richieste di chiarimenti circa la vendita al dettaglio di prodotti pirotecnici “ex declassificati”.
La normativa sui prodotti pirotecnici è stata oggetto di revisione a livello comunitario con la Direttiva 2007/23/CE, che tra le varie disposizioni, ha previsto un nuovo sistema di classificazione di tali manufatti, con effetti sul deposito, l’acquisto e la vendita dei suddetti prodotti.
Il Decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di recepimento della direttiva citata, all’art. 3 ha definito una nuova classificazione dei prodotti pirotecnici distinti ora in 3 gruppi: fuochi d'artificio, articoli pirotecnici teatrali ed altri articoli pirotecnici. Questi a loro volta sono suddivisi in ulteriori categorie ed in generale sono classificati dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, e livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità.
All’art. 5 sono stati individuati i limiti di età per la vendita degli artifici pirotecnici in rapporto alla categoria di appartenenza del prodotto ed alla sua pericolosità.
Le norme sono operative: dal 4 luglio 2010 per i fuochi d'artificio rientranti nelle categorie 1, 2 e 3 ossia a rischio potenziale basso, medio e medio elevato; dal 4 luglio 2013 per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d'artificio della categoria 4 ossia a rischio potenziale elevato e per gli articoli pirotecnici teatrali.
Dal 4 luglio 2017, anche ai fini dello smaltimento delle scorte dei prodotti, sarà pienamente in vigore la nuova disciplina relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.
Lo scorso agosto il Ministero dell’Interno ha emanato il Decreto 9 agosto 2011 (G.U. 26 agosto 2011 n.198) attuativo dell’art.18 del D.Lgs. 58 , che ha definito le necessarie corrispondenze fra le categorie di classificazione degli articoli pirotecnici secondo la normativa europea e le categorie previste dall’art. 82 del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal Decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 1973.
La tavola di corrispondenza tra le classificazioni è contenuta nell’allegato A del decreto stesso che di seguito si riporta.
Cat. 1 EU V cat. E (se singoli petardini da ballo contenenti non più di 2,5 mg di fulminato di argento o se singoli articoli pirotecnici realizzati esclusivamente con tale carica)
V D
Cat. 2 EU V Cat. C
V Cat. D (se singoli artifici scoppianti, crepitanti o fischianti con una carica di effetto non superiore a mg 150; se singoli artifizi ad esclusivo effetto luce colore con una massa netta non superiore a gr 120 (se singoli coni non superiore a 60 gr)
Cat. 3 EU IV Cat.
Cat. 4 EU IV Cat.
T1 V Cat. C
T 2 IV Cat.
P 1 V Cat. E (air bag, pretensionatori, generatori di gas, attuatori pi-rotecnici, tagliacavi)
V Cat. D (dispositivi illuminanti di superficie: segnali a mano)
V Cat. C (dispositivi illuminanti di superficie)
P 2 V Cat. B (ritardi pirotecnici, accenditori elettrici e non, miccia a lenta e
Le sigle T1 e T2 si riferiscono ad artifici pirotecnici teatrali, mentre P1 e P2 si riferiscono ad altri articoli (praticamente gli airbag e i pretensionatori).
I prodotti così riclassificati sono venduti per fasce d’età e per titoli:
a. Quattordici anni per l’acquisto degli artifici di categoria 1 eu;
b. Diciotto anni per gli artifici della categoria 2 eu ed agli artifici per uso scenico ed altro scopo, classificati T1 e P1;
c. Il possesso del porto d’armi per quelli della categoria 3 eu;
d. Abilitazione ex art. 101 TULPS (abilitazione allo sparo) per i cosiddetti fuochi professionali della categoria 4 eu ed agli altri artifici T2 e P2.
Il decreto 9 agosto 2011 precisa che, per quanto riguarda la vendita secondo le nuove categorie e le relative disposizioni a riguardo, è consentito lo smaltimento delle scorte dei prodotti già etichettati non oltre ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti secondo la previgente normativa.
Per gli esercizi già autorizzati, alla data di entrata in vigore del decreto continuano a valere le disposizioni previgenti. Il contenuto delle rispettive licenze dovrà essere aggiornato entro i successivi dodici mesi.
Si evidenzia che uno degli effetti della nuova normativa è che nel giro di due anni (tempi previsti per lo smaltimento delle giacenze di magazzino) sul mercato italiano non dovrebbero essere più prodotti appartenenti alla categoria della cosiddetta "libera vendita" o “ declassati” in quanto questi vanno ricollocati all’interno delle nuove categorie in rapporto alle loro caratteristiche e con specifiche e correlate modalità di deposito e di vendita.
In tale contesto si inserisce la circolare esplicativa del Ministero dell’Interno del 23/11/2011 che fornisce indicazioni circa la vendita al dettaglio delle scorte degli artifici pirotecnici “ ex declassificati”, acquistati prima e/o dopo l’11 settembre 2011, data di entrata in vigore del DM 9 agosto 2011.
Si rammenta brevemente che fino a ieri, per artifici declassificati si è inteso quelli ritenuti "di libera vendita", cioè riconosciuti tali con specifico provvedimento del Ministero dell’interno, in quanto fuochi d'artificio di piccole dimensioni privi di effetti dirompenti come ad esempio: piccole girandole, petardini, fontane, bengala, vulcani ecc. Essi erano venduti ai maggiori di 14 anni (non potendosi comunque considerare giocattoli) da commercianti, anche ambulanti, senza necessità della speciale autorizzazione di PS.
La circolare descrive gli adempimenti cui sono tenuti gli esercizi di vendita al dettaglio non muniti di licenza di pubblica sicurezza e quelli dotati di licenza di pubblica sicurezza , che commercializzano articoli non classificati tra i prodotti esplodenti ( art. 3 DM 9 agosto 2011 ). In sintesi si richiamano gli aspetti principali.
ADEMPIMENTI PER GLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO
NON MUNITI DI LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA
Regime di vendita delle scorte - Prodotti acquistati prima dell’11 settembre 2011
Tabaccai, giornalai, supermercati ed altri esercizi possono vendere ai maggiori di 18 anni e senza obbligo di rietichettatura secondo la nuova normativa europea, le scorte di prodotti di cui all’art.3 del DM 9 agosto 2011 lett.b) c) d) ossia appartenenti alle categorie V gruppo C (senza obbligo di registrazione), D, E.
Si richiama l’articolo che individua i manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti secondo la ripartizione che segue:
b) nella categoria V, gruppo C, qualora si tratti di artifici pirotecnici del tipo “PETARDO” e del tipo “RAZZO”, di cui all’art.5, comma 3, del decreto legislativo n. 58, o comunque propulsi, ovvero di articoli pirotecnici, comunque denominati, riconducibili alla nota b) del decreto del Ministero dell’interno 4 aprile 1973;
c) nella categoria V, gruppo D, qualora si tratti di artifici pirotecnici, comunque denominati, riconducibili alle disposizioni della nota A) del decreto del Ministro dell’interno, 4 aprile 1973, di singoli manufatti di cui al precedente punto b) se scoppianti, crepitanti o fischianti con una carica di effetto non superiore a mg 150, ovvero di altri manufatti, comunque denominati, appartenenti alle tipologie indicate nel gruppo D dell’articolo 82, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
d) nella categoria V, gruppo E qualora si tratti di artifici inclusi nella nota C) del decreto del Ministro dell’interno, 4 aprile 1973, ovvero di altri manufatti, comunque denominati, appartenenti alle tipologie indicate nel gruppo E dell’articolo 82, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.”.
Quanto sopra detto vale, quindi, per prodotti del tipo: “fontane, bengala, bottigliette a strappo, lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo , bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole, palline luminose, ecc”. Tali prodotti pirotecnici, secondo la nuova classificazione, appartengono alla V categoria del Gruppo D.
E’ fondamentale che il dettagliante, tramite le schede tecniche prodotto ed avvalendosi del fabbricante od importatore, si accerti che i manufatti scoppiettanti, crepitanti o fischianti quali “petardi “ o “razzi”, appartengano alla giusta categoria (V gruppo C , V gruppo D).
Se così non fosse o se il manufatto appartenesse alla IV categoria, egli dovrà restituirlo al fornitore o distruggerlo secondo le norme previste.
Si ricorda che la IV categoria è quella che identifica i fuochi d'artificio professionali, la cui vendita è vietata ai minori di 18 anni. L'acquisto è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso di un porto d’armi o di un patentino ovvero di autorizzazione temporanea all'acquisto rilasciato dalla Prefettura.
In questa categoria sono annoverati tutti i grandi fuochi a partire dalle sfere pirotecniche fino alle granate cilindriche da mortaio, ecc.
Regime di vendita dei prodotti acquistati dopo l’11 settembre 2011
Vendibili ai maggiorenni, i dettaglianti li possono acquistare solo se “riclassificati” dall’importatore o fabbricante e garantiti da documentazione scritta che attesti l’appartenenza alla V categoria gruppo D o gruppo E, sebbene ancora etichettati come “declassificati”. Il grossista intermediario deve a sua volta garantire il dettagliante in merito al tipo di prodotto che può acquistare, detenere, rivendere.
In caso di violazioni scattano le sanzioni in materia di commercio abusivo di materiali esplodenti (art. 678 c.p.) e quelle previste all’art. 55 del T.U.L.P.S in materia di competenza, rilascio, validità temporale nulla osta e acquisto di esplosivi.
Regime di detenzione dei prodotti acquistati prima dell’11 settembre 2011
Nel rispetto delle norme antincendio agli esercizi commerciali è consentita la detenzione dei prodotti appartenenti alle categorie V gruppo C (senza obbligo di registrazione), D ed E.
E’ esclusa la detenzione dei prodotti riclassificati ed appartenenti alla categoria IV, ossia degli artifici pirotecnici del tipo “PETARDO” o del tipo “RAZZO” che sono destinati esclusivamente ad uso professionale.
Regime di detenzione dei prodotti acquistati dopo l’11 settembre 2011
Gli esercizi commerciali possono detenere:
- fino a 25 Kg netti di manufatti della V categoria gruppo D
- non oltre 10 Kg netti di manufatti della V categoria gruppo E
ADEMPIMENTI PER GLI ESERCIZI DI MINUTA VENDITA
DOTATI DI LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA
Regime di vendita
I manufatti riclassificati possono vendersi ai maggiori di 18 anni ed ai pirotecnici abilitati, mentre per i gestori di attività commerciali non sussiste obbligo di rietichettatura.
I titolari di licenza di minuta vendita, poiché devono registrare le operazioni giornaliere, provvedono all’aggiornamento del registro nel caso di vendita di prodotti riclassificati appartenenti alla IV categoria (artifici pirotecnici del tipo “PETARDO” e del tipo “RAZZO”, di cui all’art. 5, comma 5, del DLGS 4 aprile 2010, n. 58, destinati esclusivamente ad uso professionale, ovvero di artifici pirotecnici del tipo “RAZZO”, di cui all’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo) ed alla V gruppo C.
Regime di detenzione
Prodotti acquistati prima dell’11 settembre 2011 costituenti scorte
Come risulta dalla documentazione fiscale continuano ad essere detenuti se considerati non esplodenti, fino ad esaurimento, alle stesse condizioni di deposito previste prima dell’11 settembre.
Prodotti acquistati dopo l’11 settembre 2011
In base alle disposizioni transitorie e finali del DM 9 agosto 2011, entro l’11 settembre 2012, dovranno essere aggiornate le licenze degli esercizi già autorizzati alla vendita di tali manufatti con l’indicazione della V categoria gruppo D ed E.
In attesa dell’aggiornamento dei titoli di polizia, i titolari delle suddette licenze continueranno a detenere i manufatti della categoria V gruppo C o della IV purché in quantità compatibili con i quantitativi autorizzati dalla licenza per gli esplodenti di IV o V categoria.
La tenuta in deposito dei prodotti appartenenti alla V categoria - gruppo D e E - fino all’aggiornamento della licenza è ammessa nelle stesse quantità previste per i “declassificati”.
Il testo integrale della circolare esplicativa del 23/11/2011 Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza è disponibile presso il nostro Ufficio Licenze.
Per ulteriori informazioni
- MINISTERO DELL’INTERNO – SEZIONE ESPLOSIVI TEL. 06/46547808
- QUESTURA RAVENNA - POLIZIA AMMINISTRATIVA TEL. 0544.294506/0544.294507
- QUESTURA FIRENZE – ARMI ED ESPLOSIVI TEL. 055.4977091/055.4977094
Dettaglio News
ATTENZIONE: ARTICOLI PIROTECNICI - VENDITA E DETENZIONE
Si riporta di seguito comunicazione Confcommercio nazionale relativa alla circolare esplicativa emanata dal Ministero dell’Interno a seguito di richieste di chiarimenti circa la vendita al dettaglio di prodotti pirotecnici “ex declassificati”.
La normativa sui prodotti pirotecnici è stata oggetto di revisione a livello comunitario con la Direttiva 2007/23/CE, che tra le varie disposizioni, ha previsto un nuovo sistema di classificazione di tali manufatti, con effetti sul deposito, l’acquisto e la vendita dei suddetti prodotti.
Il Decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di recepimento della direttiva citata, all’art. 3 ha definito una nuova classificazione dei prodotti pirotecnici distinti ora in 3 gruppi: fuochi d'artificio, articoli pirotecnici teatrali ed altri articoli pirotecnici. Questi a loro volta sono suddivisi in ulteriori categorie ed in generale sono classificati dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, e livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità.
All’art. 5 sono stati individuati i limiti di età per la vendita degli artifici pirotecnici in rapporto alla categoria di appartenenza del prodotto ed alla sua pericolosità.
Le norme sono operative: dal 4 luglio 2010 per i fuochi d'artificio rientranti nelle categorie 1, 2 e 3 ossia a rischio potenziale basso, medio e medio elevato; dal 4 luglio 2013 per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d'artificio della categoria 4 ossia a rischio potenziale elevato e per gli articoli pirotecnici teatrali.
Dal 4 luglio 2017, anche ai fini dello smaltimento delle scorte dei prodotti, sarà pienamente in vigore la nuova disciplina relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.
Lo scorso agosto il Ministero dell’Interno ha emanato il Decreto 9 agosto 2011 (G.U. 26 agosto 2011 n.198) attuativo dell’art.18 del D.Lgs. 58 , che ha definito le necessarie corrispondenze fra le categorie di classificazione degli articoli pirotecnici secondo la normativa europea e le categorie previste dall’art. 82 del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal Decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 1973.
La tavola di corrispondenza tra le classificazioni è contenuta nell’allegato A del decreto stesso che di seguito si riporta.
Cat. 1 EU V cat. E (se singoli petardini da ballo contenenti non più di 2,5 mg di fulminato di argento o se singoli articoli pirotecnici realizzati esclusivamente con tale carica)
V D
Cat. 2 EU V Cat. C
V Cat. D (se singoli artifici scoppianti, crepitanti o fischianti con una carica di effetto non superiore a mg 150; se singoli artifizi ad esclusivo effetto luce colore con una massa netta non superiore a gr 120 (se singoli coni non superiore a 60 gr)
Cat. 3 EU IV Cat.
Cat. 4 EU IV Cat.
T1 V Cat. C
T 2 IV Cat.
P 1 V Cat. E (air bag, pretensionatori, generatori di gas, attuatori pi-rotecnici, tagliacavi)
V Cat. D (dispositivi illuminanti di superficie: segnali a mano)
V Cat. C (dispositivi illuminanti di superficie)
P 2 V Cat. B (ritardi pirotecnici, accenditori elettrici e non, miccia a lenta e
Le sigle T1 e T2 si riferiscono ad artifici pirotecnici teatrali, mentre P1 e P2 si riferiscono ad altri articoli (praticamente gli airbag e i pretensionatori).
I prodotti così riclassificati sono venduti per fasce d’età e per titoli:
a. Quattordici anni per l’acquisto degli artifici di categoria 1 eu;
b. Diciotto anni per gli artifici della categoria 2 eu ed agli artifici per uso scenico ed altro scopo, classificati T1 e P1;
c. Il possesso del porto d’armi per quelli della categoria 3 eu;
d. Abilitazione ex art. 101 TULPS (abilitazione allo sparo) per i cosiddetti fuochi professionali della categoria 4 eu ed agli altri artifici T2 e P2.
Il decreto 9 agosto 2011 precisa che, per quanto riguarda la vendita secondo le nuove categorie e le relative disposizioni a riguardo, è consentito lo smaltimento delle scorte dei prodotti già etichettati non oltre ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti secondo la previgente normativa.
Per gli esercizi già autorizzati, alla data di entrata in vigore del decreto continuano a valere le disposizioni previgenti. Il contenuto delle rispettive licenze dovrà essere aggiornato entro i successivi dodici mesi.
Si evidenzia che uno degli effetti della nuova normativa è che nel giro di due anni (tempi previsti per lo smaltimento delle giacenze di magazzino) sul mercato italiano non dovrebbero essere più prodotti appartenenti alla categoria della cosiddetta "libera vendita" o “ declassati” in quanto questi vanno ricollocati all’interno delle nuove categorie in rapporto alle loro caratteristiche e con specifiche e correlate modalità di deposito e di vendita.
In tale contesto si inserisce la circolare esplicativa del Ministero dell’Interno del 23/11/2011 che fornisce indicazioni circa la vendita al dettaglio delle scorte degli artifici pirotecnici “ ex declassificati”, acquistati prima e/o dopo l’11 settembre 2011, data di entrata in vigore del DM 9 agosto 2011.
Si rammenta brevemente che fino a ieri, per artifici declassificati si è inteso quelli ritenuti "di libera vendita", cioè riconosciuti tali con specifico provvedimento del Ministero dell’interno, in quanto fuochi d'artificio di piccole dimensioni privi di effetti dirompenti come ad esempio: piccole girandole, petardini, fontane, bengala, vulcani ecc. Essi erano venduti ai maggiori di 14 anni (non potendosi comunque considerare giocattoli) da commercianti, anche ambulanti, senza necessità della speciale autorizzazione di PS.
La circolare descrive gli adempimenti cui sono tenuti gli esercizi di vendita al dettaglio non muniti di licenza di pubblica sicurezza e quelli dotati di licenza di pubblica sicurezza , che commercializzano articoli non classificati tra i prodotti esplodenti ( art. 3 DM 9 agosto 2011 ). In sintesi si richiamano gli aspetti principali.
ADEMPIMENTI PER GLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO
NON MUNITI DI LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA
Regime di vendita delle scorte - Prodotti acquistati prima dell’11 settembre 2011
Tabaccai, giornalai, supermercati ed altri esercizi possono vendere ai maggiori di 18 anni e senza obbligo di rietichettatura secondo la nuova normativa europea, le scorte di prodotti di cui all’art.3 del DM 9 agosto 2011 lett.b) c) d) ossia appartenenti alle categorie V gruppo C (senza obbligo di registrazione), D, E.
Si richiama l’articolo che individua i manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti secondo la ripartizione che segue:
b) nella categoria V, gruppo C, qualora si tratti di artifici pirotecnici del tipo “PETARDO” e del tipo “RAZZO”, di cui all’art.5, comma 3, del decreto legislativo n. 58, o comunque propulsi, ovvero di articoli pirotecnici, comunque denominati, riconducibili alla nota b) del decreto del Ministero dell’interno 4 aprile 1973;
c) nella categoria V, gruppo D, qualora si tratti di artifici pirotecnici, comunque denominati, riconducibili alle disposizioni della nota A) del decreto del Ministro dell’interno, 4 aprile 1973, di singoli manufatti di cui al precedente punto b) se scoppianti, crepitanti o fischianti con una carica di effetto non superiore a mg 150, ovvero di altri manufatti, comunque denominati, appartenenti alle tipologie indicate nel gruppo D dell’articolo 82, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
d) nella categoria V, gruppo E qualora si tratti di artifici inclusi nella nota C) del decreto del Ministro dell’interno, 4 aprile 1973, ovvero di altri manufatti, comunque denominati, appartenenti alle tipologie indicate nel gruppo E dell’articolo 82, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.”.
Quanto sopra detto vale, quindi, per prodotti del tipo: “fontane, bengala, bottigliette a strappo, lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo , bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole, palline luminose, ecc”. Tali prodotti pirotecnici, secondo la nuova classificazione, appartengono alla V categoria del Gruppo D.
E’ fondamentale che il dettagliante, tramite le schede tecniche prodotto ed avvalendosi del fabbricante od importatore, si accerti che i manufatti scoppiettanti, crepitanti o fischianti quali “petardi “ o “razzi”, appartengano alla giusta categoria (V gruppo C , V gruppo D).
Se così non fosse o se il manufatto appartenesse alla IV categoria, egli dovrà restituirlo al fornitore o distruggerlo secondo le norme previste.
Si ricorda che la IV categoria è quella che identifica i fuochi d'artificio professionali, la cui vendita è vietata ai minori di 18 anni. L'acquisto è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso di un porto d’armi o di un patentino ovvero di autorizzazione temporanea all'acquisto rilasciato dalla Prefettura.
In questa categoria sono annoverati tutti i grandi fuochi a partire dalle sfere pirotecniche fino alle granate cilindriche da mortaio, ecc.
Regime di vendita dei prodotti acquistati dopo l’11 settembre 2011
Vendibili ai maggiorenni, i dettaglianti li possono acquistare solo se “riclassificati” dall’importatore o fabbricante e garantiti da documentazione scritta che attesti l’appartenenza alla V categoria gruppo D o gruppo E, sebbene ancora etichettati come “declassificati”. Il grossista intermediario deve a sua volta garantire il dettagliante in merito al tipo di prodotto che può acquistare, detenere, rivendere.
In caso di violazioni scattano le sanzioni in materia di commercio abusivo di materiali esplodenti (art. 678 c.p.) e quelle previste all’art. 55 del T.U.L.P.S in materia di competenza, rilascio, validità temporale nulla osta e acquisto di esplosivi.
Regime di detenzione dei prodotti acquistati prima dell’11 settembre 2011
Nel rispetto delle norme antincendio agli esercizi commerciali è consentita la detenzione dei prodotti appartenenti alle categorie V gruppo C (senza obbligo di registrazione), D ed E.
E’ esclusa la detenzione dei prodotti riclassificati ed appartenenti alla categoria IV, ossia degli artifici pirotecnici del tipo “PETARDO” o del tipo “RAZZO” che sono destinati esclusivamente ad uso professionale.
Regime di detenzione dei prodotti acquistati dopo l’11 settembre 2011
Gli esercizi commerciali possono detenere:
- fino a 25 Kg netti di manufatti della V categoria gruppo D
- non oltre 10 Kg netti di manufatti della V categoria gruppo E
ADEMPIMENTI PER GLI ESERCIZI DI MINUTA VENDITA
DOTATI DI LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA
Regime di vendita
I manufatti riclassificati possono vendersi ai maggiori di 18 anni ed ai pirotecnici abilitati, mentre per i gestori di attività commerciali non sussiste obbligo di rietichettatura.
I titolari di licenza di minuta vendita, poiché devono registrare le operazioni giornaliere, provvedono all’aggiornamento del registro nel caso di vendita di prodotti riclassificati appartenenti alla IV categoria (artifici pirotecnici del tipo “PETARDO” e del tipo “RAZZO”, di cui all’art. 5, comma 5, del DLGS 4 aprile 2010, n. 58, destinati esclusivamente ad uso professionale, ovvero di artifici pirotecnici del tipo “RAZZO”, di cui all’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo) ed alla V gruppo C.
Regime di detenzione
Prodotti acquistati prima dell’11 settembre 2011 costituenti scorte
Come risulta dalla documentazione fiscale continuano ad essere detenuti se considerati non esplodenti, fino ad esaurimento, alle stesse condizioni di deposito previste prima dell’11 settembre.
Prodotti acquistati dopo l’11 settembre 2011
In base alle disposizioni transitorie e finali del DM 9 agosto 2011, entro l’11 settembre 2012, dovranno essere aggiornate le licenze degli esercizi già autorizzati alla vendita di tali manufatti con l’indicazione della V categoria gruppo D ed E.
In attesa dell’aggiornamento dei titoli di polizia, i titolari delle suddette licenze continueranno a detenere i manufatti della categoria V gruppo C o della IV purché in quantità compatibili con i quantitativi autorizzati dalla licenza per gli esplodenti di IV o V categoria.
La tenuta in deposito dei prodotti appartenenti alla V categoria - gruppo D e E - fino all’aggiornamento della licenza è ammessa nelle stesse quantità previste per i “declassificati”.
Il testo integrale della circolare esplicativa del 23/11/2011 Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza è disponibile presso il nostro Ufficio Licenze.
Per ulteriori informazioni
- MINISTERO DELL’INTERNO – SEZIONE ESPLOSIVI TEL. 06/46547808
- QUESTURA RAVENNA - POLIZIA AMMINISTRATIVA TEL. 0544.294506/0544.294507
- QUESTURA FIRENZE – ARMI ED ESPLOSIVI TEL. 055.4977091/055.4977094
marcoilpirotecnico- Utente apprendista

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Re: Commenti alla nuova normativa
scusa è, ma cosa vuoi sapere di preciso? la tua domanda qualè?
parli di import/export, poi parli di vendita/acquisto in italia.. io non ti seguo proprio, vuoi sapere a 15 anni cosa puoi acquistare?
con la legge nuova la 1cat. CE e con la legge vecchia solo la l.v....
parli di import/export, poi parli di vendita/acquisto in italia.. io non ti seguo proprio, vuoi sapere a 15 anni cosa puoi acquistare?
con la legge nuova la 1cat. CE e con la legge vecchia solo la l.v....

ricky36- Fochino Esperto e Titolato
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Re: Commenti alla nuova normativa
no, io voglio sapere se in generale una persona di 18 anni con il porto d'armi può acquistare tutto o no e devo dedurre di no visto la nuova normativa ma ho letto su vari forum che uno deve essere un pirotecnico di mestiere per non acquistare merce di IV categoria ma poi ho visto sul decreto del 6 maggio 1940 n635 all'art 101 dice che le persone con conoscenze specialistiche sono quelle che hanno ottenuto una dichiarazione di idoneità da parte di un funzionario dell'ufficio tecnico di finanza, competente in materia di esplosivi. Poi di che la dichiarazione è rilasciata in seguito al risultato favorevole di un esperimento pratico, col quale l'aspirante deve dimostrare la conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e dell'accensione dei fuochi. Quindi il pirotecnico di mestiere che centra? niente devo dedurre, quindi il mio quesito è se secondo voi, a quanto ho riportato sopra serve il patentino e basta per acquistare i prodotti della futura IV categoria e poi non è mica detto che petardoni come i cobra vadano a finire nella IV non potrebbe essere classificati nella categoria T1
marcoilpirotecnico- Utente apprendista

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Re: Commenti alla nuova normativa
uffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa la legge è incerta PUNTO...LA STANNO MODIFICANDO....

MARCO IL PIRICO- Appassionato

- Numero di messaggi: 371
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Residenza: NAPOLI
Data d'iscrizione: 04.11.09
Re: Commenti alla nuova normativa
le cose che stai chiedendo sono state già scritte decine di volte... stai facendo un mare di confusione...
la nuova 4 cat. si scriverà così e non così IV!
sara ad uso di pirotecnici di mestiere, non solo a chi è in possesso di patentino, ma a chi fa il pirotecnico di mestire!
il patentino non abilita nessun acquisto, ne con la vecchia e nenche con la nuova normativa...
i cobra ecc.. ecc.. spariranno anzi, sono già spariti, nel senso che sono fuori produzione, come i tonanti negli spettacoli, tutto tolto!
e comunque la legge vi ricordo, che è già in vigore!
la nuova 4 cat. si scriverà così e non così IV!
sara ad uso di pirotecnici di mestiere, non solo a chi è in possesso di patentino, ma a chi fa il pirotecnico di mestire!
il patentino non abilita nessun acquisto, ne con la vecchia e nenche con la nuova normativa...
i cobra ecc.. ecc.. spariranno anzi, sono già spariti, nel senso che sono fuori produzione, come i tonanti negli spettacoli, tutto tolto!
e comunque la legge vi ricordo, che è già in vigore!

ricky36- Fochino Esperto e Titolato
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Re: Commenti alla nuova normativa
che tristezza, non ha neanche più senso parlare di pirotecnica e di comprare il materiale per capodanno...
marcoilpirotecnico- Utente apprendista

- Numero di messaggi: 53
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Data d'iscrizione: 13.12.11
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