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Messaggio Da Ospite Sab 17 Dic 2011 - 20:29

ma secondo voi per quale motivo nessuno va in germania a comprare i razzi che vendono al supermercato e se li porta in italia?

perchè non è possibile!

quando arrivano i cotainer dalla cina pensate che a ritirarli per trasportarli in italia vada un pincopallino qualsiasi con la sua macchina privata se la carica e se la porta in italia? provate ad essere fermati dalla polizia tedesca con fuochi pirotecnici in auto e poi mi raccontate... (dico germania perchè i container fanno quasi tutti tappa li...)

bisogna essere autotrasportatori professionisti (con patente a.d.r) ed essere autorizzati con decine di carte e burocrazia varia al trasporto europeo di materiale pirotecnico....

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Messaggio Da Ospite Sab 17 Dic 2011 - 20:45

non è possibile, avete ragione, come vuole la legge solo gli importatori come alessi ecc. può...
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Messaggio Da fuochino Dom 18 Dic 2011 - 0:14

marcoilpirotecnico ha scritto:
fuochino ha scritto:Ho sentito, se non sbaglio quì tempo fà in un' altro topic, che se un' italiano si reca all' estero (ah ecco quale topic, ed è proprio quì esistente e parlante dei fuochi in America) e comperà del materiale pirotecnico, là stesso lo può sparare, ma se deve rientrare in Italia con la/le scorta/e di fuochi potrebbe sorgere la questione dei controlli in dogana. Ciao.
grazie comunque penso che se alla dogana ti beccano con in fuochi in macchina ti facciano una bella multa se non peggio, comunque riguardando il file pdf della legge a pag 23 c'è scritto che è vietato vendere e non DETENERE per cui se uno va all'estero a prendere i fuochi che problemi dovrebbe avere? comunque uno che ha una pirotecnica può importare dall'estero? su alcuni siti ho visto che lo può fare anche un privato cittadino con autorizzazioni speciali...
ah dimenticavo, la mia era infatti una conferma, non domanda.
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Messaggio Da Ospite Dom 18 Dic 2011 - 11:32

ho trovato nuove notizie da un sito:
ascomfaenza.it
(non vi metto il link completo xchè mi dice che, essendo un nuovo membro non posso postare ancora link esterni)

comunque c'è scritto che verranno le categorie oltre alla I,II,III,IV anche le cat P1,P2 e T1,T2 e finqui niente di nuovo, poi andando sotto c'è scritto che la cat V gruppo C diventerà T1 e che la IV categoria diventerà T2 e che per acquistare serve oltre al porto d'armi SOLAMENTE LA LICENZA DI FOCHINO, il discorso completo dice: Si ricorda che la IV categoria è quella che identifica i fuochi d'artificio professionali la cui vendita è vietata ai minori di 18 anni. L'acquisto è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso di un porto d’armi o di un patentino ovvero di autorizzazione temporanea all'acquisto rilasciato dalla Prefettura.. e sotto c'è scritto regime di vendita dopo settembre 2011 per cui, ditemi voi io non ci capisco niente...
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Messaggio Da jaski Dom 18 Dic 2011 - 11:47

marco nessuno ci capisce molto ancora bisogna aspettare stop!
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Messaggio Da Ospite Dom 18 Dic 2011 - 11:48

aspettate ho avuto un'idea vi posto l'intero articolo:

Dettaglio News
ATTENZIONE: ARTICOLI PIROTECNICI - VENDITA E DETENZIONE
Si riporta di seguito comunicazione Confcommercio nazionale relativa alla circolare esplicativa emanata dal Ministero dell’Interno a seguito di richieste di chiarimenti circa la vendita al dettaglio di prodotti pirotecnici “ex declassificati”.



La normativa sui prodotti pirotecnici è stata oggetto di revisione a livello comunitario con la Direttiva 2007/23/CE, che tra le varie disposizioni, ha previsto un nuovo sistema di classificazione di tali manufatti, con effetti sul deposito, l’acquisto e la vendita dei suddetti prodotti.



Il Decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di recepimento della direttiva citata, all’art. 3 ha definito una nuova classificazione dei prodotti pirotecnici distinti ora in 3 gruppi: fuochi d'artificio, articoli pirotecnici teatrali ed altri articoli pirotecnici. Questi a loro volta sono suddivisi in ulteriori categorie ed in generale sono classificati dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, e livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità.



All’art. 5 sono stati individuati i limiti di età per la vendita degli artifici pirotecnici in rapporto alla categoria di appartenenza del prodotto ed alla sua pericolosità.



Le norme sono operative: dal 4 luglio 2010 per i fuochi d'artificio rientranti nelle categorie 1, 2 e 3 ossia a rischio potenziale basso, medio e medio elevato; dal 4 luglio 2013 per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d'artificio della categoria 4 ossia a rischio potenziale elevato e per gli articoli pirotecnici teatrali.

Dal 4 luglio 2017, anche ai fini dello smaltimento delle scorte dei prodotti, sarà pienamente in vigore la nuova disciplina relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.



Lo scorso agosto il Ministero dell’Interno ha emanato il Decreto 9 agosto 2011 (G.U. 26 agosto 2011 n.198) attuativo dell’art.18 del D.Lgs. 58 , che ha definito le necessarie corrispondenze fra le categorie di classificazione degli articoli pirotecnici secondo la normativa europea e le categorie previste dall’art. 82 del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal Decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 1973.



La tavola di corrispondenza tra le classificazioni è contenuta nell’allegato A del decreto stesso che di seguito si riporta.

Cat. 1 EU V cat. E (se singoli petardini da ballo contenenti non più di 2,5 mg di fulminato di argento o se singoli articoli pirotecnici realizzati esclusivamente con tale carica)

V D

Cat. 2 EU V Cat. C

V Cat. D (se singoli artifici scoppianti, crepitanti o fischianti con una carica di effetto non superiore a mg 150; se singoli artifizi ad esclusivo effetto luce colore con una massa netta non superiore a gr 120 (se singoli coni non superiore a 60 gr)

Cat. 3 EU IV Cat.

Cat. 4 EU IV Cat.

T1 V Cat. C

T 2 IV Cat.

P 1 V Cat. E (air bag, pretensionatori, generatori di gas, attuatori pi-rotecnici, tagliacavi)

V Cat. D (dispositivi illuminanti di superficie: segnali a mano)

V Cat. C (dispositivi illuminanti di superficie)

P 2 V Cat. B (ritardi pirotecnici, accenditori elettrici e non, miccia a lenta e



Le sigle T1 e T2 si riferiscono ad artifici pirotecnici teatrali, mentre P1 e P2 si riferiscono ad altri articoli (praticamente gli airbag e i pretensionatori).



I prodotti così riclassificati sono venduti per fasce d’età e per titoli:

a. Quattordici anni per l’acquisto degli artifici di categoria 1 eu;

b. Diciotto anni per gli artifici della categoria 2 eu ed agli artifici per uso scenico ed altro scopo, classificati T1 e P1;

c. Il possesso del porto d’armi per quelli della categoria 3 eu;

d. Abilitazione ex art. 101 TULPS (abilitazione allo sparo) per i cosiddetti fuochi professionali della categoria 4 eu ed agli altri artifici T2 e P2.



Il decreto 9 agosto 2011 precisa che, per quanto riguarda la vendita secondo le nuove categorie e le relative disposizioni a riguardo, è consentito lo smaltimento delle scorte dei prodotti già etichettati non oltre ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti secondo la previgente normativa.

Per gli esercizi già autorizzati, alla data di entrata in vigore del decreto continuano a valere le disposizioni previgenti. Il contenuto delle rispettive licenze dovrà essere aggiornato entro i successivi dodici mesi.

Si evidenzia che uno degli effetti della nuova normativa è che nel giro di due anni (tempi previsti per lo smaltimento delle giacenze di magazzino) sul mercato italiano non dovrebbero essere più prodotti appartenenti alla categoria della cosiddetta "libera vendita" o “ declassati” in quanto questi vanno ricollocati all’interno delle nuove categorie in rapporto alle loro caratteristiche e con specifiche e correlate modalità di deposito e di vendita.



In tale contesto si inserisce la circolare esplicativa del Ministero dell’Interno del 23/11/2011 che fornisce indicazioni circa la vendita al dettaglio delle scorte degli artifici pirotecnici “ ex declassificati”, acquistati prima e/o dopo l’11 settembre 2011, data di entrata in vigore del DM 9 agosto 2011.



Si rammenta brevemente che fino a ieri, per artifici declassificati si è inteso quelli ritenuti "di libera vendita", cioè riconosciuti tali con specifico provvedimento del Ministero dell’interno, in quanto fuochi d'artificio di piccole dimensioni privi di effetti dirompenti come ad esempio: piccole girandole, petardini, fontane, bengala, vulcani ecc. Essi erano venduti ai maggiori di 14 anni (non potendosi comunque considerare giocattoli) da commercianti, anche ambulanti, senza necessità della speciale autorizzazione di PS.



La circolare descrive gli adempimenti cui sono tenuti gli esercizi di vendita al dettaglio non muniti di licenza di pubblica sicurezza e quelli dotati di licenza di pubblica sicurezza , che commercializzano articoli non classificati tra i prodotti esplodenti ( art. 3 DM 9 agosto 2011 ). In sintesi si richiamano gli aspetti principali.



ADEMPIMENTI PER GLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO

NON MUNITI DI LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA



Regime di vendita delle scorte - Prodotti acquistati prima dell’11 settembre 2011



Tabaccai, giornalai, supermercati ed altri esercizi possono vendere ai maggiori di 18 anni e senza obbligo di rietichettatura secondo la nuova normativa europea, le scorte di prodotti di cui all’art.3 del DM 9 agosto 2011 lett.b) c) d) ossia appartenenti alle categorie V gruppo C (senza obbligo di registrazione), D, E.



Si richiama l’articolo che individua i manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti secondo la ripartizione che segue:

b) nella categoria V, gruppo C, qualora si tratti di artifici pirotecnici del tipo “PETARDO” e del tipo “RAZZO”, di cui all’art.5, comma 3, del decreto legislativo n. 58, o comunque propulsi, ovvero di articoli pirotecnici, comunque denominati, riconducibili alla nota b) del decreto del Ministero dell’interno 4 aprile 1973;

c) nella categoria V, gruppo D, qualora si tratti di artifici pirotecnici, comunque denominati, riconducibili alle disposizioni della nota A) del decreto del Ministro dell’interno, 4 aprile 1973, di singoli manufatti di cui al precedente punto b) se scoppianti, crepitanti o fischianti con una carica di effetto non superiore a mg 150, ovvero di altri manufatti, comunque denominati, appartenenti alle tipologie indicate nel gruppo D dell’articolo 82, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;

d) nella categoria V, gruppo E qualora si tratti di artifici inclusi nella nota C) del decreto del Ministro dell’interno, 4 aprile 1973, ovvero di altri manufatti, comunque denominati, appartenenti alle tipologie indicate nel gruppo E dell’articolo 82, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.”.



Quanto sopra detto vale, quindi, per prodotti del tipo: “fontane, bengala, bottigliette a strappo, lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo , bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole, palline luminose, ecc”. Tali prodotti pirotecnici, secondo la nuova classificazione, appartengono alla V categoria del Gruppo D.



E’ fondamentale che il dettagliante, tramite le schede tecniche prodotto ed avvalendosi del fabbricante od importatore, si accerti che i manufatti scoppiettanti, crepitanti o fischianti quali “petardi “ o “razzi”, appartengano alla giusta categoria (V gruppo C , V gruppo D).

Se così non fosse o se il manufatto appartenesse alla IV categoria, egli dovrà restituirlo al fornitore o distruggerlo secondo le norme previste.



Si ricorda che la IV categoria è quella che identifica i fuochi d'artificio professionali, la cui vendita è vietata ai minori di 18 anni. L'acquisto è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso di un porto d’armi o di un patentino ovvero di autorizzazione temporanea all'acquisto rilasciato dalla Prefettura.

In questa categoria sono annoverati tutti i grandi fuochi a partire dalle sfere pirotecniche fino alle granate cilindriche da mortaio, ecc.



Regime di vendita dei prodotti acquistati dopo l’11 settembre 2011



Vendibili ai maggiorenni, i dettaglianti li possono acquistare solo se “riclassificati” dall’importatore o fabbricante e garantiti da documentazione scritta che attesti l’appartenenza alla V categoria gruppo D o gruppo E, sebbene ancora etichettati come “declassificati”. Il grossista intermediario deve a sua volta garantire il dettagliante in merito al tipo di prodotto che può acquistare, detenere, rivendere.

In caso di violazioni scattano le sanzioni in materia di commercio abusivo di materiali esplodenti (art. 678 c.p.) e quelle previste all’art. 55 del T.U.L.P.S in materia di competenza, rilascio, validità temporale nulla osta e acquisto di esplosivi.



Regime di detenzione dei prodotti acquistati prima dell’11 settembre 2011



Nel rispetto delle norme antincendio agli esercizi commerciali è consentita la detenzione dei prodotti appartenenti alle categorie V gruppo C (senza obbligo di registrazione), D ed E.

E’ esclusa la detenzione dei prodotti riclassificati ed appartenenti alla categoria IV, ossia degli artifici pirotecnici del tipo “PETARDO” o del tipo “RAZZO” che sono destinati esclusivamente ad uso professionale.



Regime di detenzione dei prodotti acquistati dopo l’11 settembre 2011



Gli esercizi commerciali possono detenere:

- fino a 25 Kg netti di manufatti della V categoria gruppo D

- non oltre 10 Kg netti di manufatti della V categoria gruppo E





ADEMPIMENTI PER GLI ESERCIZI DI MINUTA VENDITA

DOTATI DI LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA



Regime di vendita



I manufatti riclassificati possono vendersi ai maggiori di 18 anni ed ai pirotecnici abilitati, mentre per i gestori di attività commerciali non sussiste obbligo di rietichettatura.



I titolari di licenza di minuta vendita, poiché devono registrare le operazioni giornaliere, provvedono all’aggiornamento del registro nel caso di vendita di prodotti riclassificati appartenenti alla IV categoria (artifici pirotecnici del tipo “PETARDO” e del tipo “RAZZO”, di cui all’art. 5, comma 5, del DLGS 4 aprile 2010, n. 58, destinati esclusivamente ad uso professionale, ovvero di artifici pirotecnici del tipo “RAZZO”, di cui all’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo) ed alla V gruppo C.





Regime di detenzione

Prodotti acquistati prima dell’11 settembre 2011 costituenti scorte



Come risulta dalla documentazione fiscale continuano ad essere detenuti se considerati non esplodenti, fino ad esaurimento, alle stesse condizioni di deposito previste prima dell’11 settembre.



Prodotti acquistati dopo l’11 settembre 2011



In base alle disposizioni transitorie e finali del DM 9 agosto 2011, entro l’11 settembre 2012, dovranno essere aggiornate le licenze degli esercizi già autorizzati alla vendita di tali manufatti con l’indicazione della V categoria gruppo D ed E.

In attesa dell’aggiornamento dei titoli di polizia, i titolari delle suddette licenze continueranno a detenere i manufatti della categoria V gruppo C o della IV purché in quantità compatibili con i quantitativi autorizzati dalla licenza per gli esplodenti di IV o V categoria.



La tenuta in deposito dei prodotti appartenenti alla V categoria - gruppo D e E - fino all’aggiornamento della licenza è ammessa nelle stesse quantità previste per i “declassificati”.





Il testo integrale della circolare esplicativa del 23/11/2011 Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza è disponibile presso il nostro Ufficio Licenze.



Per ulteriori informazioni

- MINISTERO DELL’INTERNO – SEZIONE ESPLOSIVI TEL. 06/46547808

- QUESTURA RAVENNA - POLIZIA AMMINISTRATIVA TEL. 0544.294506/0544.294507

- QUESTURA FIRENZE – ARMI ED ESPLOSIVI TEL. 055.4977091/055.4977094
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Messaggio Da Ospite Dom 18 Dic 2011 - 16:19

scusa è, ma cosa vuoi sapere di preciso? la tua domanda qualè?

parli di import/export, poi parli di vendita/acquisto in italia.. io non ti seguo proprio, vuoi sapere a 15 anni cosa puoi acquistare?

con la legge nuova la 1cat. CE e con la legge vecchia solo la l.v....
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Messaggio Da Ospite Dom 18 Dic 2011 - 17:13

no, io voglio sapere se in generale una persona di 18 anni con il porto d'armi può acquistare tutto o no e devo dedurre di no visto la nuova normativa ma ho letto su vari forum che uno deve essere un pirotecnico di mestiere per non acquistare merce di IV categoria ma poi ho visto sul decreto del 6 maggio 1940 n635 all'art 101 dice che le persone con conoscenze specialistiche sono quelle che hanno ottenuto una dichiarazione di idoneità da parte di un funzionario dell'ufficio tecnico di finanza, competente in materia di esplosivi. Poi di che la dichiarazione è rilasciata in seguito al risultato favorevole di un esperimento pratico, col quale l'aspirante deve dimostrare la conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e dell'accensione dei fuochi. Quindi il pirotecnico di mestiere che centra? niente devo dedurre, quindi il mio quesito è se secondo voi, a quanto ho riportato sopra serve il patentino e basta per acquistare i prodotti della futura IV categoria e poi non è mica detto che petardoni come i cobra vadano a finire nella IV non potrebbe essere classificati nella categoria T1
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Messaggio Da MARCO IL PIRICO Dom 18 Dic 2011 - 17:26

uffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa la legge è incerta PUNTO...LA STANNO MODIFICANDO....
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Messaggio Da Ospite Dom 18 Dic 2011 - 17:43

le cose che stai chiedendo sono state già scritte decine di volte... stai facendo un mare di confusione...

la nuova 4 cat. si scriverà così e non così IV!

sara ad uso di pirotecnici di mestiere, non solo a chi è in possesso di patentino, ma a chi fa il pirotecnico di mestire!

il patentino non abilita nessun acquisto, ne con la vecchia e nenche con la nuova normativa...

i cobra ecc.. ecc.. spariranno anzi, sono già spariti, nel senso che sono fuori produzione, come i tonanti negli spettacoli, tutto tolto!

e comunque la legge vi ricordo, che è già in vigore!
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Messaggio Da Ospite Dom 18 Dic 2011 - 18:56

che tristezza, non ha neanche più senso parlare di pirotecnica e di comprare il materiale per capodanno...
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Messaggio Da Ospite Lun 19 Dic 2011 - 10:10

si sapeva che a metà 2011 passava questa nuova legge...e che i petardi andavo RITIRATI...già 2 anni fà...quindi nulla di cui sconvolgersi Wink
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Messaggio Da Ospite Lun 19 Dic 2011 - 19:40

ma come nulla? ormai i petardoni non si possono più tirare e neanche gli spettacoli comunque a vostro parere soggettivo c'è la possibilità che la merce di quella che ora è o era nella IV categoria non vada classificata nella futura 4cat C.E ma vado o nella T1 o nella futura 5 categoria?
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Messaggio Da piromen Lun 19 Dic 2011 - 20:02

marcoilpirotecnico ha scritto:ma come nulla? ormai i petardoni non si possono più tirare e neanche gli spettacoli comunque a vostro parere soggettivo c'è la possibilità che la merce di quella che ora è o era nella IV categoria non vada classificata nella futura 4cat C.E ma vado o nella T1 o nella futura 5 categoria?
gli spettacoli commerciali presenti nella iv categoria attuale,andranno a finire nella nuova 3 categoria,non so se poi qualcuno di quelli vada a finire nella 2 categoria,che sarebbe la 5 di adesso,e cmq gli spettacoli di 5 attuali si potranno comprare con le stesse modalità di adesso penso,cmq data la tua età,ne prima ne adesso,potevi/puoi comprare roba di v categoria,almeno non direttamente.
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Messaggio Da Ospite Lun 19 Dic 2011 - 20:19

Ma soprattutto che 15enni potessero "tirare" petardoni era molto pericoloso, per loro e per chi gli stava intorno!
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Messaggio Da Ospite Mar 20 Dic 2011 - 0:05

esatto, sia piromen che uno di noi...
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